GLI APPALTI PUBBLICI - LE NOVITÀ CON IL DL SEMPLIFICAZIONI
Nel Decreto Semplificazioni anche gli appalti pubblici hanno subito modifiche, che saranno in vigore fino al 31/07/2021. La ragione che ha portato a questo cambiamento è dettata dalla volontà di semplificare, appunto, la burocrazia che ruota intorno alla redazione di un appalto fino alla stipula del contratto dei lavori.
➡️ Queste agevolazioni sono applicabili per appalti con importi sotto soglia (5,35 milioni) e sono stati suddivisi:
- Fino a 150.000€: possibilità di affidare direttamente i lavori
- Da 150.000€ a 350.000€: procedura negoziata senza bando con 5 imprese invitate
- Da 350.000€ a 1.000.000€: procedura negoziata senza bando con 10 imprese invitate
- Da 1.000.000€ a 5.350.000€: procedura negoziata senza bando con 15 imprese invitate
Il criterio utilizzabile, entro questi importi, è quello del massimo ribasso con l’esclusione delle offerte anomale.
➡️ Gli affidamenti diretti si dovranno aggiudicare entro 2 mesi; le procedure negoziate entro 4.
➡️ Un’altra novità è in merito alla garanzia fideiussoria: non sarà obbligatoria presentarla e, solo nel caso che venga richiesta, sarà dimezzata all’1%.
➡️ Per procedure sopra soglia l’aggiudicazione avverrà tramite procedure ordinarie, ma entro 6 mesi.
➡️ In merito ad appalti legati alla sicurezza pubblica, sono presenti corsie preferenziali. Settori come edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, carceraria, …, potranno comunque scegliere procedure negoziate senza bando, ma soprassederanno a tutte le norme ordinarie in materia di appalti, fatto salvo le disposizioni antimafia e i vincoli di appartenenza all’UE.
➡️ Ritorna, dopo la sospensione prevista nel DL 32/2019, l’esclusione dell’operatore economico che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali per un importo superiore a 5.000€
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Lavori di ristrutturazione green: arriva il SUPERBONUS 110%
In questo movimentato 2020, il mese di maggio sarà ricordato nell’edilizia. Infatti, verrà emanato il decreto che permetterà interventi sostanziali di ristrutturazione, con la possibilità di accedere al superbonus energetico del 110%. Questo incentiva lavorazioni soprattutto presso strutture condominiali e interventi tra cui: isolamento termico, sostituzione caldaia a gasolio con quelle a condensazione o con pompe di calore e interventi preventivi di natura antisismica. Inoltre, sarà possibile installare l’impianto fotovoltaico, aggiungendo anche le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
Il presidente di ANCE, Gabriele Buia, ha dichiarato: “Oggi il governo, ci ha illustrato le nuove misure al sostegno dell’economia, misure sicuramente importanti, come il rilancio dell’eco e sisma bonus che vanno nell’ottica di una maggiore sostenibilità di settore”.
La novità più importante è quella di aiutare le famiglie a pagare l’anticipo dei lavori grazie all’incasso immediato del credito di imposta.
[Fonte: Il Sole 24 Ore]
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CODICE APPALTI: ANALISI SUI LIMITI AL SUBAPPALTO
La Corte di Giustizia Europea, per argomentare il dissenso al nostro Codice Appalti, si è pronunciata su alcune sentenze recenti, che hanno messo alla luce al soprassedere degli articoli in merito:
- Alla percentuale di subappalto;
- L’indicazione della terna dei subappaltatori;
- All’avvalimento;
- Ai contratti di co.co.co.
- Quanto riporta la sentenza, la Corte Europea ha dichiarato: “può rendere più difficoltoso l’accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole medie dimensioni, agli appalti pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi”.
A tal punto, l’interpretazione che viene data alla Direttiva Europea del 2014 entra in contrasto con il nostro Codice Appalti, “vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell’appalto pubblico … indipendentemente dal settore economico … Inoltre, … non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore”.
Un altro punto sulla quale la Commissione Europea fa considerazione è in merito alla quota percentuale del 30%: “anche supponendo che una restrizione quantitativa al ricorso al subappalto possa essere considerata idonea a contrastare siffatto fenomeno, una restrizione come quella oggetto del procedimento principale eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo”.
- Nonostante il decreto “Sblocca-cantieri” sospenda fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, la Corte di Giustizia ritiene che l’amministrazione aggiudicatrice non sia in grado di escludere dal procedimento l’Operatore Economico che ha indicato nella sua terna un subappaltatore nei cui confronti sussiste un motivo di esclusione. Tale automatismo nega la possibilità all’Operatore stesso di dimostrare la propria affidabilità e all’amministrazione aggiudicatrice di disporre un margine di discrezionalità a riguardo.
Il legislatore ha definito l’esclusione dalla procedura come una causa estrema, dovuta solamente nel caso in cui sostituzione dell’impresa subappaltatrice non risolva la non ammissione. Questa problematica sembra ovviata in una bozza di legge europea, dove viene eliminata l’indicazione anticipata della terna.
- La Corte di Giustizia Europea chiarisce la sua posizione in merito all’avvalimento che, secondo un loro principio pratico, “è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione”. Di fatto l’Operatore Economico è l’unico responsabile contrattualmente, in quanto l’impresa ausiliaria esegue prestazioni riconducibili ad un’organizzazione predisposta dall’affidataria.
Secondo il Consiglio di Stato “l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati” indipendentemente dagli eventuali limiti quantitativi al subappalto. Una conferma di questa teoria è la diversità implicita dei due strumenti, che risultano difficili da confondere; consegue la non applicabilità di altri limiti diretti a garantire che all’impresa ausiliaria non siano in concreto affidate prestazioni eccendenti alla propria capacità tecnica.
- I Contratti Continuativi di Collaborazione sono spesso trattati come prestazioni di terzi al di fuori del subappalto. Dopo un contrasto giurisprudenziale sembrerebbe che sia prevalente un’interpretazione restrittiva che esclude la sovrapposizione con le prestazioni rese in regime di subappalto. Il co.co.co si differenzia dal subappalto per due caratteristiche:
- La direzione soggettiva delle prestazioni affidate, rese in favore dei soggetti affidatari. questi restano sempre gli unici responsabili nei confronti della stazione appaltante in merito alle prestazioni affidate;
- L’oggetto dei lavori comprende prestazioni accessorie ed aggiuntive alle lavorazioni affidate all’appaltatore, avendo natura residuale ed accessoria.
Con queste specificazioni sembra chiusa la possibilità di aggirare il limite quantitativo del subappalto attraverso tale procedimento.
[Fonte: ANCE]
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CODICE APPALTI: SBLOCCA-CANTIERI VS EUROPA
Il Codice Appalti, aggiornato con il D.L. 32/2019 il cosiddetto “sblocca-cantieri”, non rispetta i principi enunciati dalle direttive UE sui contratti pubblici.
La nuova bozza porterebbe alla possibile abrogazione degli articoli 105 (relativa alla percentuale di subappalto, aumentata dal 30% al 40%) e 174 (indicazione della terna dei subappaltatori) ritenuti inutili a contrastare la criminalità, oltre che in contrasto con le norme europee. In merito all'articolo 174, lo sblocca-cantieri ha sospeso quest’ultimo fino al 31/12/2020; questa decisione potrebbe diventare definitiva.
Inoltre, verrebbe modificato l’art.80 (motivi di esclusione). Ora la stazione appaltante può escludere gli operatori economici che hanno inadempienze accertate in merito al pagamento delle tasse e contributi previdenziali. La bozza invece permetterebbe l’esclusione per violazioni gravi, anche tramite la sola dimostrazione della negligenza.
La Commissione Europea ha sancito che il Codice Appalti italiano non può essere più rigido rispetto alle regole delle Direttive.
Anche Fillea CGIL ha detto la sua in merito alla questione. Infatti il segretario generale, Alessandro Genovesi, ha commentato: “Le specificità italiane, per dimensione di impresa e per gli altissimi tassi di irregolarità, lavoro nero ed infortuni gravi e mortali, senza considerare infiltrazioni criminali e corruzione […] sono tali da aver sempre giustificato sia una selezione a monte molto rigorosa dei subappaltatori sia una limitazione dello stesso strumento. […] Il subappalto non è il ricorso eccezionale e residuale a lavorazioni tali da giustificare per una rincorsa costante al massimo ribasso, agli extra profitti a discapito di sicurezza, rispetto dei contratti collettivi e delle leggi”.
“Un governo che dichiara di voler rimediare ai guasti dello sblocca-cantieri non può, quindi, peggiorare ulteriormente una condizione che è già una giungla”.
Il testo del disegno di legge sarà presto sotto esame dal Consiglio dei Ministri.
[Fonte: edilportale.com]
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IL TERREMOTO NON FA PIÙ PAURA
Il terremoto, avvenuto in Emilia nel maggio 2012, ha confermato in tutti noi la consapevolezza di vivere in un territorio comunque sismico, sul quale è necessario gestire la situazione infrastrutturale e abitativa in modo funzionale, efficace e calibrato, tenendo conto di un comfort abitativo avente come priorità la sicurezza.
Si è quindi compresa la non più rimandabile necessità di una ricostruzione degli edifici danneggiati che imprescindibilmente mantenga come riferimento operativo le normative antisismiche, fino a un certo periodo ignorate o ingenuamente sottovalutate.
In Emilia siamo riusciti a reagire alla situazione, dando una svolta radicale ad abitudini e a distrazioni che da troppo tempo determinavano condizioni operative non efficaci per la messa a norma delle abitazioni e abbiamo contribuito a ridefinire le metodologie di ricostruzione e ristrutturazione di ogni fabbricato.
Abbiamo, quindi, introdotto il concetto di "adeguamento sismico", cioè il rafforzare muratura, fondazioni e quant'altro necessario al rispetto delle vigenti normative, creando in parallelo le condizioni per il massimo comfort abitativo delle famiglie.
Per realizzare questi obiettivi, con la maggior efficacia possibile, noi di BocchiGroup, ancor prima del terremoto sopra citato, abbiamo scelto di intraprendere percorsi innovativi e specialistici che permettessero una nostra riorganizzazione interna e una acquisizione di efficaci competenze e abilità .
Abbiamo quindi iniziato ad edificare utilizzando nuovi materiali e nuove tecniche di costruzione, in connessione con le esigenze emerse nel nostro territorio, acquisendo l'esperienza necessaria utile anche all'eventualità di esportare in altre zone i nostri progetti e il nostro know how costruttivo, sia in ambito edilizio che infrastrutturale.